Statuto della compagnia

TITOLO II

(I Soci)

ART. 5 I Soci possono essere: Ordinari; Giovanili; Familiari; Onorari. Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi, senza distinzione di sesso, razza o religione.
Coloro che aspirano ad entrare nell'Associazione devono avanzare domanda al Consiglio Direttivo, che provvederà ad esaminarla, e versare la quota di iscrizione fissata di anno in anno dallo stesso. Se entro quindici giorni l'aspirante non riceve un provvedimento di diniego espresso, la domanda si intende accolta. E' espressamente esclusa l'adesione a tempo determinato. La quota non è trasferibile.
Art.6 Diritti e doveri dei Soci: 1)Il Socio, in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto: a) a partecipare ad ogni attività agonistica e non, organizzata dalla Associazione; b) ad usufruire di tutti i servizi predisposti dalla Associazione; c) a esercitare i diritti elettorali attivi e passivi purchè maggiorenne; il diritto elettorale attivo viene esercitato se in attività e regolarmente tesserato, inoltre, per i Tecnici, il diritto di voto viene attribuito se sono regolarmente iscritti negli appositi albi federali. 2)Il tesserato ha il dovere: a) di corrispondere la quota sociale annualmente determinata dal Consiglio Direttivo; b) di osservare il presente Statuto, i Regolamenti federali e le norme emanate dal CIO, dalla FITA e dal CONI; c) di comportarsi con correttezza, lealtà probità nell'esercizio della pratica sportiva osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive; 3)I Tecnici devono operare tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività. La mancata osservanza dei doveri sanciti nel presente statuto comporta le sanzioni valutate e comminate dal Consiglio Direttivo.
ART. 7 La qualifica di Socio si perde per morte, recesso, morosità indegnità è disposta dal Consiglio Direttivo il quale, entro breve termine, comunica il provvedimento al Socio escluso con mezzi adeguati. Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo, il Socio può adire, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, al Collegio dei Probiviri, qualora sia costituito, secondo le disposizioni del presente statuto.

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